L'Authority europea del settore pubblica parere sull’Orsa

Assicurazioni, il climate-risk si allunga a fine secolo

22 Apr 2021
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L’Eiopa ha pubblicato il parere in cui invita le Authority nazionali a monitorare il climate change nel loro Own Risk and Solvency Assessment. Il documento arriva dopo la survey dello scorso autunno. Invito a usare gli scenari climatici su orizzonti temporali di lungo termine

Un invito alle autorità di controllo nazionali competenti (Ncas) a supervisionare l’integrazione degli “scenari di rischio” sul climate change nella valutazione del rischio proprio e della solvibilità (Own Risk and Solvency Assessment – Orsa) degli assicuratori e riassicuratori europei all’interno del framework di Solvency II. È quanto indicato nel parere pubblicato lunedì dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa).

Il settore sarà colpito dai rischi fisici e di transizione legati ai cambiamenti climatici, sostiene l’Authority europea, tuttavia, «soltanto una minoranza di assicuratori valuta i rischi legati al cambiamento climatico nell’Orsa tramite l’utilizzo di analisi di scenario». A questo si somma il limite che queste analisi contemplano solitamente «un orizzonte temporale di breve termine». Alla luce di queste considerazioni, Eiopa «ritiene essenziale promuovere una gestione lungimirante di questi rischi per garantire la solvibilità e la redditività a lungo termine del settore».

Il documento arriva al termine di un processo avviato lo scorso autunno e concluso il 5 gennaio 2021 (vedi l’articolo Eiopa, consultazione sul climate risk), quando l’autorità che garantisce il controllo dell’attività di fondi pensione e assicuratori del blocco Ue aveva lanciato una survey, rivolta agli stakeholder, sulla bozza di parere la cui versione definitiva è stata pubblicata appunto il 19 aprile.

Il documento poggia le basi su un altro parere, pubblicato il 30 settembre 2019, in risposta a una richiesta della Commissione per la sostenibilità nell’ambito di Solvency II (vedi l’articolo Eiopa, gli Esg sono oltre Solvency II). Il documento rifletteva, da un lato, la solidità dei presupposti della direttiva Solvency II, in quanto «ben attrezzata per far fronte ai rischi e ai fattori di sostenibilità», dall’altro le sfide che il climate change pone «alla valutazione delle attività e delle passività, alle decisioni di sottoscrizione e di investimento e alla misurazione del rischio» per i singoli organismi della galassia assicurativa europea. Già all’epoca, Eiopa anticipava la necessità di un ulteriore lavoro per definire un insieme coerente di parametri quantitativi utilizzabili negli scenari legati al cambiamento climatico «che le imprese possono poi adottare, se del caso, nelle loro Orsa, nella gestione del rischio e nelle pratiche di governance, riconoscendo anche che altri parametri dipenderanno dalle specificità di ciascuna impresa».

INTEGRAZIONE DEL RISCHIO NELL’ORSA

Nel parere, Eiopa sottolinea come le Ncas debbano aspettarsi che gli assicuratori «integrino i rischi legati al cambiamento climatico nel loro sistema di governance, nel sistema di gestione del rischio e nell’Orsa, analogamente a tutti i rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte». Nell’Orsa, in particolare, gli assicuratori dovrebbero fare una valutazione per identificare le «esposizioni materiali» al rischio di cambiamento climatico. Il richiamo alla valutazione dei rischi anche in un orizzonte temporale di lungo termine sarebbe poi da attuare tramite l’utilizzo di scenari climatici di lungo periodo: uno in cui l’aumento della temperatura globale rimane al di sotto dei 2 gradi Celsius, preferibilmente non più di 1,5 gradi, in linea con gli impegni dell’Ue; e uno in cui l’aumento della temperatura globale supera i 2 gradi.

L’obiettivo dell’analisi dello scenario è quello di valutare e discutere la resilienza e la solidità delle strategie dell’impresa sotto diversi sviluppi dei rischi del cambiamento climatico nel tempo. Pertanto, è importante che all’interno dei due scenari ci sia una gamma sufficientemente ampia di rischi di transizione e fisici, a seconda dell’esposizione dell’impresa.

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Nel parere, è indicato anche che le autorità nazionali competenti «dovrebbero aspettarsi che le imprese identifichino la rilevanza delle esposizioni ai rischi di cambiamento climatico attraverso una combinazione di analisi qualitative e quantitative».

Nel primo caso l’analisi dovrebbe fornire indicazioni sulla rilevanza dei principali fattori di rischio legati al cambiamento climatico in termini di rischi prudenziali tradizionali (rischio di mercato, di controparte, operativo, reputazionale e così via). A questo proposito l’autorità presenta delle “matrici di mappatura” negli allegati 3 e 4 al parere.

 

Un’analisi quantitativa, invece, potrebbe essere utilizzata per valutare l’esposizione delle attività e dei portafogli ai rischi di transizione (per esempio, in base alla loro impronta di carbonio) e ai rischi fisici (per esempio, in base alla loro posizione geografica).

LA DILATAZIONE DELL’ORIZZONTE TEMPORALE

Un punto calcato con forza dall’autorità europea riguarda l’orizzonte temporale per la valutazione del rischio climatico. «L’orizzonte temporale potrebbe essere più lungo di quelli attualmente considerati dalle imprese nel loro Orsa – si legge nel parere –, ad esempio un ordine di grandezza di decenni può essere appropriato».

Eiopa indica una serie di periodi di riferimento, dilatando la prospettiva fino alla fine del secolo per poter considerare correttamente i rischi del settore in connessione con il climate change. Gli orizzonti diventano quindi:

  • cambiamento climatico attuale, ossia le registrazioni dell’impatto del climate change “a oggi”
  • a breve termine, un orizzonte di 5-10 anni;
  • a medio termine, con una valutazione proiettata sui prossimi 30 anni (entro la metà del secolo);
  • a lungo termine, in quest’ultimo caso la visione è proiettata sui prossimi 80 anni (entro la fine del secolo).
GLI OBBLIGHI DELLE NCAS

Le autorità di vigilanza dovrebbero aspettarsi che le imprese presentino e spieghino nella relazione di vigilanza Orsa l’analisi dei rischi di cambiamento climatico a breve e lungo termine, tra cui:

  • una panoramica di tutte le esposizioni rilevanti ai rischi di cambiamento climatico, una spiegazione di come l’impresa ha valutato la rilevanza e, se del caso, una spiegazione di come l’impresa ha concluso che il rischio di cambiamento climatico non è rilevante;
  • i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall’impresa nella valutazione del rischio delle esposizioni rilevanti, compresa l’analisi di scenario a lungo termine;
  • i risultati quantitativi e qualitativi delle analisi di scenario e le conclusioni tratte dai risultati.

L’autorità europea, infine, comunica che inizierà a monitorare l’applicazione del presente parere da parte delle autorità nazionali di vigilanza due anni dopo la sua pubblicazione.

Raffaela Ulgheri

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