L’Icma ha pubblicato un position paper in cui illustra i propri commenti e le raccomandazioni sulla proposta di revisione del Regolamento Sfdr.
L’Associazione accoglie positivamente l’impostazione di Sfdr 2.0, ritenendo che il nuovo quadro tenga conto del feedback del settore, in particolare in termini di semplificazione degli obblighi informativi e di un sistema di categorizzazione dei fondi Esg più chiaro.
Aspetti generali dell’Sfdr 2.0
• Estensione delle esclusioni alla legacy coal exposure – Per le categorie Transition ed ESG Basics, Icma si oppone all’estensione delle esclusioni alle entità con esposizioni storiche (legacy turnover exposure) al carbone fossile e alla lignite, ritenendo che un approccio eccessivamente restrittivo rischi di entrare in conflitto con l’obiettivo di accelerare i percorsi di transizione di tali emittenti.
• Trattamento delle obbligazioni degli enti pubblici – Gli asset manager dovrebbero poter includere nel calcolo della soglia minima del 70% prevista per le categorie Sustainable e Transition, anche obbligazioni prive del use-of-proceeds emesse da enti pubblici, purché tale scelta sia adeguatamente giustificata sulla base del principio di proper justification già previsto dalla proposta e supportata da metodologie chiare e trasparenti.
• Attuazione efficace – L’efficacia della riforma dipende da un’implementazione tempestiva, che Icma ritiene debba passare in particolare dall’applicazione immediata delle misure di semplificazione (compresa l’eliminazione dei Pai entity level) e dalla rapida adozione degli atti delegati necessari all’operatività del nuovo quadro normativo.
• Chiarezza sui concetti chiave – Numerosi operatori di mercato sollecitano l’introduzione di orientamenti volontari su concetti centrali ma ancora poco definiti, come quello di “piano di transizione credibile”, basati su definizioni utilizzabili, pratiche e inclusive, anche in coerenza con gli standard e le linee guida internazionali.
• Disclosure universale su base volontaria – L’Unione europea potrebbe promuovere, su base volontaria, una disclosure universale che consenta a tutti i fondi interessati di comunicare la loro esposizione verso emittenti dotati di piani o obiettivi di transizione credibili, in particolare per gli investimenti nei settori a più elevato impatto climatico.
Aspetti specifici sul trattamento degli use-of-proceeds (UoP) dei bond e dei fondi
• Riconoscimento degli standard di mercato – Pur non definendo in modo esclusivo i tipi di investimento, gli standard, gli indicatori e gli strumenti ammissibili per ciascuna nuova categoria di prodotto, Icma raccomanda che il quadro normativo riconosca in modo esplicito le obbligazioni sostenibili in linea a standard di mercato consolidati e credibili, come gli ICMA Principles.
• Allineamento delle esenzioni per le obbligazioni UoP – Le esenzioni da alcune esclusioni previste per gli EU Green Bonds (EuGB) dovrebbero essere estese anche a tutte le obbligazioni use-of-proceeds allineate a standard internazionali consolidati e credibili.
• Applicazione delle esclusioni a livello di entità – Per gli EuGB e per le obbligazioni UoP conformi agli standard Icma, le nuove esclusioni legate a progetti greenfield (ossia progetti nuovi sviluppati da zero e non già esistenti) di approvvigionamento di combustibili fossili e all’energia da carbone non dovrebbero applicarsi a livello di entità nelle categorie Transition e Sustainable, qualora il progetto finanziato non sia connesso a carbone fossile o lignite e l’emittente stia perseguendo un percorso di transizione credibile supportato da una strategia o da un piano a livello di entità. In questo contesto, Icma segnala che l’attuale bozza della Commissione europea sembra introdurre un regime più restrittivo per la categoria Transition rispetto a quella Sustainable, rendendo necessario un chiarimento o una correzione normativa.
• Deroga limitata per i Green UoP bond – Nell’ambito dei futuri atti delegati, Icma propone l’introduzione di una deroga mirata alle esclusioni previste dai benchmark Paris-aligned per la categoria Sustainable, applicabile ai Green use-of-proceeds bond che destinano solo una quota marginale e non significativa dei proventi a progetti di transizione climatica, in coerenza con le Climate Transition Bond Guidelines recentemente pubblicate dall’associazione.
eu green bondicmaSFDR 2.0use-of-proceeds
