SFDR 2.0 / PARLA Jacopo Messina, Head of Responsible Investments

Eurizon: Sfdr 2.0 convince, «ma servono chiarimenti»

26 Mar 2026
Interviste Compliance Commenta Invia ad un amico
Secondo il manager, la proposta di revisione del Regolamento è positiva, soprattutto per l’introduzione di requisiti minimi e di una disclosure semplificata che migliora la comparabilità. Restano però necessari chiarimenti su esclusioni troppo rigide, metodologie e dati Esg

La definizione di vere e proprie categorie con requisiti minimi chiari, insieme alla semplificazione delle disclosure, dovrebbe favorire una maggiore comparabilità tra i prodotti e relative ambizioni di sostenibilità. Lo spiega in questa intervista, della serie dedicata al nuovo Regolamento, Jacopo Messina, Head of Responsible Investments di Eurizon, secondo il quale «la proposta Sfdr 2.0 risponde in buona parte alle attese, ma necessita di ulteriori chiarimenti». Tra gli aspetti da approfondire rientrano le implicazioni operative. Sui prodotti di transizione, ad esempio, il rischio è che esclusioni troppo rigide limitino il ruolo attivo degli investitori nel finanziare la trasformazione delle imprese ad alta intensità emissiva. Nell’impact investing, invece, Kpi quantitativi e misurazioni ex ante ed ex post potrebbero risultare onerosi o escludere strategie di impatto più qualitative. Sul fronte dei dati Esg, la richiesta di accordi documentati con i provider esterni e maggiore trasparenza metodologica è «un passo avanti in termini di accountability», ma le metodologie proprietarie e l’onere operativo delle stime restano nodi critici.

Ritiene fosse necessario modificare il Regolamento Sfdr?

Riteniamo che un intervento fosse opportuno. L’esperienza applicativa del Regolamento 2019/2088 ha evidenziato alcune aree di incertezza, in particolare riguardo all’utilizzo “di fatto” degli articoli 8 e 9 come vere e proprie “label” nonché alla complessità dei requisiti di disclosure e alla difficoltà per gli investitori di interpretare correttamente tutte le informazioni fornite. Una revisione orientata a maggiore chiarezza e proporzionalità appare quindi coerente con gli obiettivi originari della normativa.

Il nuovo Regolamento, nella versione presentata, ha soddisfatto le aspettative? Cosa eventualmente manca?

La proposta risponde in buona parte alle attese, soprattutto per quanto riguarda la definizione di vere e proprie categorie con specifici requisiti minimi, ma anche per la semplificazione delle disclosure, volta tra le altre, a migliorare la comparabilità tra prodotti e delle relative ambizioni di sostenibilità. Permangono tuttavia alcune aree dove ulteriori chiarimenti sarebbero utili: un coordinamento più stretto con Csrd/Esrs, Taxonomy Regulation e Benchmark Regulation, al fine di garantire coerenza, soprattutto in relazioni a Kpi dati, nel quadro normativo della “finanza sostenibile”; definizioni operative più puntuali su alcuni aspetti come per la nozione di “transizione credibile”, “strategia di engagement credibile” per quanto riguarda i potenziali prodotti classificati ai sensi dell’art.7 oppure di “track record positivo” per quanto riguarda i potenziali prodotti classificati ai sensi dell’art.8; indicazioni più granulari sulle soglie minime e sugli elementi quantitativi/qualitativi richiesti per il raggiungimento delle soglie minime.

Ritiene che l’Sfdr 2.0 possa rendere più trasparente ed effettiva l’integrazione degli Esg nelle strategie del gestore?

La revisione può contribuire a una maggiore trasparenza, grazie alle categorie meglio definite e alle disclosure semplificate e più focalizzate sugli elementi considerati più materiali. L’effettività dell’integrazione dei fattori Esg dipenderà tuttavia dalla qualità dei dati disponibili e dalla coerenza tra obiettivi dichiarati e processi di investimento.

Ritiene che possa essere un fattore di razionalizzazione e spinta del mercato?

La definizione di regole di classificazione con criteri definiti può comportare una razionalizzazione dell’offerta. È plausibile che il nuovo quadro normativo incentivi gli operatori a posizionarsi in modo coerente con i nuovi criteri, ove permesso dalle politiche di investimento dei singoli prodotti.

Le nuove categorie di prodotti incontrano l’interesse dei vostri clienti e sono in grado di rispondere alle loro preferenze di sostenibilità?

Le tre categorie (Transition, ESG Basic, Sustainable) possono essere in grado di rispondere a preferenze di sostenibilità differenziate che la clientela può presentare, ma rendono in primo luogo necessaria una revisione della normativa Mifid II coerente con questa nuova impostazione. Sarà inoltre necessario un rinnovato lavoro di accompagnamento per spiegare le differenze tra le categorie, soprattutto per la clientela retail.

Prevede che con il nuovo Regolamento il rischio di greenwashing venga realmente ridotto? Oppure permangono zone d’ombra?

La revisione può contribuire a ridurre il rischio di greenwashing, principalmente grazie ai criteri più chiari e uniformi. Alcune aree di discrezionalità metodologica rimangono, in particolare nella valutazione dei piani di transizione e nella selezione dei dati.

Quanto impatterà la norma sulla vostra struttura dedicata alla finanza sostenibile? 

Non prevediamo impatti sulla struttura.

I criteri proposti per i prodotti di transizione (articolo 7) (considerando anche l’allineamento ai benchmark Ctb e Pab) ritiene che favoriranno gli investimenti in società che hanno realmente bisogno di una transizione?

I criteri proposti per i prodotti di transizione possono dare supporto nell’orientare capitali verso imprese che hanno la necessità di decarbonizzare, soprattutto grazie al focus su piani di transizione credibili e verificabili. Tuttavia, l’efficacia dipenderà dalla qualità e dall’interpretazione del criterio di “credibilità”. Le esclusioni Pab, in particolare il punto (d) rischiano di escludere alcune imprese operanti in settori cd “hard‑to‑abate” che potrebbero beneficiare maggiormente del capitale di transizione. In altre parole, il rischio è che l’esclusione ex ante riduca la capacità degli investitori di svolgere un ruolo attivo nel finanziare la trasformazione di imprese ad alta intensità emissiva, anche quando queste potrebbero essere in grado di migliorare significativamente con un adeguato supporto.

L’articolo 6a fa riferimento alla Trasparenza volontaria sull’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle disclosure precontrattuale dei prodotti finanziari non classificati come sostenibili (cioè non rientranti nelle categorie degli articoli 7, 8 o 9). Tali informazioni possono essere fornite, ma solo in modo limitato, marginale, non promozionale e con rigide regole su dove e come comunicarlo. Individua in questo aspetto qualche punto di incertezza?

L’indicazione di fornire informazioni Esg solo in modo marginale e non promozionale per i prodotti non classificati può essere utile a rappresentare eventuali specificità, seppur residuali, presenti nei prodotti ma può altresì generare incertezza interpretativa, in particolare nel distinguere tra informazione “descrittiva” e comunicazione “promozionale”. A tal riguardo, sarà importante un allineamento con Mifid II e con le linee guida Esma sulle comunicazioni di marketing.

Il nuovo regolamento riconosce per la prima volta, in modo esplicito, l’impact investing come una pratica distinta. Viene definito “sustainability-related financial product with impact” un fondo conforme all’articolo 7 o 9 che ha come obiettivo la generazione di un impatto sociale o ambientale predefinito, positivo e misurabile. Il nuovo sistema di categorizzazione favorisce la diffusione di questi prodotti? La disclosure richiesta è opportuna o rischia di escludere qualche strategia di impatto?

L’introduzione dell’impact investing come categoria distinta rappresenta un’evoluzione interessante del quadro Sfdr e riconosce formalmente una pratica che svolge un ruolo rilevante nella finanza sostenibile. La nuova classificazione può effettivamente favorire la diffusione di prodotti con obiettivi di impatto misurabili. Tuttavia, i requisiti di disclosure, in particolare la richiesta di Kpi quantitativi, la misurabilità ex ante ed ex post, rischiano di essere onerosi e di escludere strategie di impatto più qualitative o focalizzate sul dialogo continuo con gli emittenti.

Ritiene che la disclosure “alleggerita” possa agevolare il cliente finale nella scelta consapevole dei prodotti?

Una disclosure più sintetica può agevolare la comprensione da parte del cliente finale, a condizione che le informazioni essenziali restino chiare e comparabili. Il rischio è una possibile perdita di dettaglio per gli investitori più sofisticati.

Cosa si attende in termini di costi per il gestore? Una riduzione come previsto oppure un aumento dovuto all’implementazione dei nuovi modelli di disclosure?

Nel breve periodo è possibile un marginale incremento dei costi legati all’implementazione del nuovo framework (in particolare dal punto di vista dei sistemi It e di controllo) che tuttavia si innestano in un sistema già esistente e sviluppato. Nel medio periodo, la riduzione dei Pai a livello entity e la semplificazione delle disclosure potrebbero generare efficienze.

L’articolo 12 prevede che gli operatori finanziari debbano garantire che l’utilizzo di dati forniti da data provider esterni si basi su accordi formalizzati e documentati, e lo stesso vale per le stime e le relative metodologie. Permane quindi la sfida del dato. Quali sono secondo lei gli aspetti più critici?

L’Articolo 12 introduce un livello di formalizzazione molto più elevato delle modalità di utilizzo dei dati Esg, imponendo accordi documentati con i provider esterni e maggiore trasparenza sulle metodologie utilizzate, incluso il ricorso a stime. Questo rappresenta un passo avanti in termini di “accountability”, ma continua a portare con sé alcune criticità strutturali quali la presenza di metodologie proprietarie spesso non interamente condivise (o condivisibili) verso l’esterno. La richiesta di tracciare e giustificare le metodologie di stima implica inoltre un onere operativo significativo, soprattutto per le asset class meno coperte.

All’interno nuova proposta del Regolamento Sfdr l’unica esclusione relativa agli investimenti nel settore della difesa è legata al fatto che i prodotti classificati articolo 7, 8 e 9 non sarebbero in grado di finanziare armi vietate nella maggior parte degli Stati membri, come le armi chimiche e biologiche. Quali erano le sue attese sul tema della difesa?

La proposta attuale introduce un’unica esclusione esplicita per i prodotti articolo 7, 8 e 9: il divieto di finanziare armi vietate nella maggior parte degli Stati membri, come mine antipersona, bombe a grappolo armi chimiche e biologiche. La Commissione Europea ha chiarito, nella Commission Notice del 31 dicembre 2025, che la finanza sostenibile è compatibile con tutti i settori economici, compreso quello della difesa. Non esistono limitazioni settoriali automatiche: ciò significa che anche le attività legate alla sicurezza e alla difesa possono rientrare nel quadro della finanza sostenibile, purché rispettino come minimo i requisiti normativi sul divieto relativo alle armi proibite. In funzione dell’ambizione di sostenibilità dei singoli prodotti, o della loro value proposition, possono poi essere inserite ulteriori limitazioni a discrezione del gestore.

In attesa della sua adozione, avete avviato un percorso di allineamento? Pensate di approcciarvi al nuovo regolamento già dal 2026? Ad esempio iniziare a rivedere i nomi dei prodotti, la comunicazione di marketing e la disclosure sui prodotti che potrebbero essere soggetti alla Sfdr 2.0?

Stiamo monitorando costantemente le discussioni regolamentari e i position paper, partecipando alle consultazioni e ai principali tavoli di settore. Abbiamo inoltre avviato un percorso parallelo di analisi interna, focalizzato sulla  potenziale mappatura dei prodotti rispetto alle nuove categorie previste dal quadro Sfdr 2.0.

Noemi Primini

0 commenti

Lascia un commento

Translate »