sfdr 2.0 / parla Elena Bargossi, Co-Head of Wealth e ESG Specialist

Bargossi (Schroders): «Serve una categoria impact investing»

3 Feb 2026
Interviste Compliance Commenta Invia ad un amico
In questa intervista la manager mette in luce i vantaggi di Sfdr 2.0 e i possibili sviluppi futuri, richiamando l’esperienza con l’Sdr del Regno Unito, da cui si potrebbero trarre spunti operativi, come l’introduzione di una categoria Impact. Il voto finale alla proposta: 7

La proposta della nuova Sfdr va nella giusta direzione, ma restano ancora margini di miglioramento. Lo sottolinea Elena Bargossi, Co-Head of Wealth e ESG Specialist di Schroders Italy, evidenziando i punti di forza del Regolamento. La revisione introduce nuove categorie, una comunicazione più chiara e semplificata e, per la prima volta, definisce l’Impact Investing, seppur come sottocategoria. «È un passo avanti – ha sottolineato Bargossi – ma è necessario prevedere una categoria autonoma per questo tipo di investimenti, così da facilitare la comprensione e la partecipazione degli investitori meno esperti in un mercato ancora poco conosciuto».

Qual è la vostra posizione sulla proposta?

Le modifiche proposte vanno in un’ottica di maggiore semplificazione e praticità su diversi fronti (tempo, risorse dedicate, linguaggio). Una delle principali criticità di Sfdr è stata infatti la sua eccessiva complessità, spesso accusata di scarsa applicabilità e, in alcuni casi, persino di ostacolare, anziché favorire, l’interesse verso i prodotti sostenibili.

Accogliamo quindi con favore la proposta del nuovo regolamento Sfdr 2.0, che riteniamo rappresenti un passo avanti verso la creazione di un mercato più ampio dei prodotti sostenibili, soprattutto perché può facilitare la comprensione dell’offerta da parte degli investitori, orientandoli in modo più chiaro verso le loro reali preferenze e rendendo le informazioni fornite più semplici e accessibili.

Il nuovo Regolamento soddisfa le aspettative?

In larga misura, sì. Emergono diversi elementi positivi, in particolare quelli orientati alla semplificazione, come la riduzione degli obblighi di rendicontazione, che consente di liberare tempo e risorse da dedicare agli investimenti sostenibili piuttosto che agli adempimenti burocratico-amministrativi. Inoltre, la trasformazione degli articoli in categorie e l’unificazione di prodotti con caratteristiche simili rappresentano un passaggio importante per evitare la frammentazione che in passato si è riscontrata anche a livello europeo, con la proliferazione di label presenti in alcuni Paesi e assenti in altri, una dinamica che aveva finito per mettere in discussione la credibilità complessiva dell’impianto della finanza sostenibile.

Ci sono elementi che possono essere migliorati?

La proposta contiene certamente alcuni elementi che richiedono ulteriori chiarimenti e approfondimenti. In primo luogo, è fondamentale che le categorie di prodotto siano allineate con le preferenze di sostenibilità previste dalla Mifid. Se questo non avviene, ovviamente l’Sfdr 2.0 rischia di non essere pienamente applicabile né davvero efficace nel guidare le scelte degli investitori.

Va inoltre considerato che le attuali preferenze di sostenibilità si sono dimostrate di difficile applicazione. La Tassonomia, di fatto, è rimasta poco utilizzata, mentre i Pai si sono rivelati difficili da comprendere. Una possibile soluzione potrebbe essere una semplificazione radicale, ad esempio limitandosi a chiedere all’investitore se abbia o meno preferenze di sostenibilità. Un approccio di questo tipo renderebbe il processo più semplice anche per i distributori.

I tempi di implementazione della Sfdr 2.0 restano comunque lunghi: si parla del 2029, una tempistica che la Commissione giustifica con la necessità di procedere parallelamente all’allineamento della Mifid e delle linee guida Esma. Anche le regole sulla denominazione dei prodotti sostenibili dovranno infatti essere aggiornate, poiché attualmente non risultano coerenti con le nuove etichette proposte.

Altro punto di potenziale miglioramento riguarda i prodotti di asset privati destinati agli investitori professionali, che seguono già dei processi estremamente rigidi dal punto di vista valutativo e delle regole di riservatezza. A nostro avviso questi prodotti dovrebbero essere out of scope nell’ambito della Sfdr 2.0 e delle relative etichette.

Infine, non risulta chiaro il motivo per cui gli investimenti in titoli di Stato, diversi dai green bond o strumenti analoghi, siano esclusi dal calcolo delle soglie, considerando che esistono metodologie per valutarne la sostenibilità. Un loro inserimento avrebbe probabilmente un effetto positivo, incentivando anche i governi a promuovere la sostenibilità attraverso i propri strumenti di finanziamento.

Come valuta l’introduzione delle nuove categorie?

La richiesta di cambiare il modo in cui i prodotti di investimento vengono presentati e comunicati è stata una delle principali richieste dell’industria. In questo senso, l’abbandono degli articoli 8 e 9 a favore di etichette più chiare e comprensibili rappresenta un passo molto positivo. Apprezzabile anche la scelta di introdurre la nuova categoria Transition, che consente di investire non solo in aziende pure play, già best in class sotto il profilo sostenibilità, ma anche in aziende che si stanno muovendo in una direzione di maggiore virtuosismo e di maggiore sostenibilità. Si tratta di un approccio simile a quello adottato nell’Sdr inglese con la categoria Sustainability Improvers, che amplia l’universo investibile includendo attività che contribuiscono in modo efficace alla transizione sostenibile di imprese ed economie, anche in un’ottica di impatto.

Cosa manca secondo lei?

Restano necessari maggiori chiarimenti sulla categoria Esg Basics, in particolare sul motivo per cui i prodotti che replicano i benchmark Pab o Ctb siano automaticamente inclusi in questa categoria.

Inoltre, sarebbe auspicabile, sul modello della normativa anglosassone, riconoscere la categoria impact investing che al momento è confusa in modo non particolarmente chiaro dentro transition e sustainability.

Il riconoscimento dell’Impact Investing nel nuovo Regolamento è sufficiente o permangono incertezze?

Il nuovo regolamento introduce per la prima volta la definizione esplicita di Impact Investing, seppur collocandola come sottocategoria dei prodotti sostenibili o di transizione. Questo è un aspetto importante perché chiarisce che sostenibilità, transizione e impatto sono pratiche connesse, ma distinte, ciascuna con caratteristiche specifiche all’interno del panorama degli investimenti.

Tuttavia, come anticipato, questo non è sufficiente. Riteniamo infatti che l’Impact Investing debba essere riconosciuto come categoria autonoma e separata, in modo da definire con maggiore precisione gli obiettivi di investimento (basati sulla theory of change), i requisiti specifici (i Kpi per misurare l’impatto) e le eventuali esclusioni da applicare. Una categorizzazione chiara è fondamentale anche per facilitare la comprensione e la partecipazione degli investitori meno esperti a un mercato, quello dell’investimento a impatto, di cui si parla molto ma di cui in realtà pochi conoscono davvero le dinamiche.

La possibile sovrapposizione tra strategie di transizione e strategie di impatto solleva diversi punti interrogativi. Tra gli operatori del mercato resta aperta la domanda su quale approccio generi un maggiore impatto positivo: investire esclusivamente nei Pure Play, cioè nelle aziende già sostenibili, o allocare il capitale verso aziende in transizione che, attraverso un percorso strutturato e un’attività di engagement, possono diventare sostenibili? La normativa attuale, intersecando le categorie, non aiuta a rispondere a questa domanda, rendendo ancora più evidente la necessità di una categoria di Impact Investing autonoma.

La nuova proposta prevede minori obblighi di disclosure. Cosa può comportare questa scelta per il cliente finale?

La Sfdr 2.0 riduce in modo significativo gli oneri di rendicontazione e la documentazione richiesta: ad esempio, i Pai vengono limitati al solo livello di entità e il documento informativo destinato ai clienti viene ridotto a due sole pagine. Questo è sicuramente un elemento positivo che può aiutare l’investitore finale a comprendere facilmente le informazioni in modo che siano in linea con le proprie preferenze e aspettative.

In questa prospettiva di semplificazione, l’Sfdr 2.0 aiuta anche il consulente finanziario e il private banker ad una comprensione più immediata e più semplice dei prodotti da proporre. Questo può contribuire a stimolare una maggiore disponibilità ad affrontare con i clienti un tema che, se fino a ieri risultava un po’ ostico, oggi forse appare più facile. Come rilevato anche dalla ricerca di ET.Group–Anasf sull’evoluzione ESG del consulente, il livello di confusione sui prodotti Esg e il senso di incertezza sulle proprie competenze hanno raggiunto il picco massimo degli ultimi cinque anni, con i consulenti che ammettono di non sapere; a nostro avviso, il recente cambiamento normativo va proprio nella direzione di rispondere a questa esigenza.

Qualche parallelismo con la Sdr inglese?

Sfdr 2.0 si ispira in parte all’Sdr, recependone alcune linee guida ed elementi chiave, ma non rappresenta una trasposizione integrale. È infatti importante ricordare che il quadro normativo europeo si fonda su principi diversi, con un approccio più prescrittivo rispetto a quello anglosassone, che privilegia invece esempi concreti.

In particolare, le categorie di prodotti presentano alcune differenze. Anche l’Sdr prevede categorie come transition e sustainable, ma include inoltre una categoria impact chiaramente identificata. Entrambe le normative propongono una soglia di allineamento del 70% in termini di investimenti sostenibili; tuttavia, a differenza dell’Sdr, Sfdr 2.0 introduce criteri più stringenti e dettagliati sulle attività ammissibili.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la comunicazione verso gli investitori finali: l’Sdr prevede un documento informativo dedicato, mentre Sfdr 2.0 non lo contempla formalmente. Tuttavia, la riduzione della documentazione a un flyer di due pagine potrebbe di fatto andare in questa direzione.

Un voto finale sulla nuova proposta da 1 a 10?

Voto 7, perché comunque l’impianto ha uno slancio molto positivo. Restano però diverse aree che necessitano di ulteriori chiarimenti, per non rischiare di fare la fine dell’Sfdr attuale che, in alcuni ambiti, ha generato più malumori che benefici, proprio a causa delle difficoltà di interpretazione e applicazione. Per arrivare a un 10 è necessaria una chiarezza inequivocabile su criteri, definizioni ed etichette, e su questi aspetti ci sono ancora margini di miglioramento.

Noemi Primini

 

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