SFDR 2.0 / PARLA Florent Deixonne, Head of ESG Regulatory Strategy
Deixonne (Amundi): Sfdr 2.0, chiarire la responsabilità degli Esg data provider
A pochi anni dall’entrata in vigore dell’Sfdr, il dibattito sulla sua revisione è più che mai centrale per il futuro della finanza sostenibile europea. In questa intervista, Florent Deixonne, ESG Codir Member, Head of ESG Regulatory Strategy di Amundi, accende i riflettori sui data provider Esg, oggi fuori dal perimetro regolamentare. «La mancata estensione del regolamento ai data provider contribuisce a sovraccaricare gli asset manager e a creare un contesto normativo squilibrato», ha dichiarato il manager, auspicando l’introduzione nell’ambito Sfdr di obblighi specifici per garantire qualità, trasparenza e solidità delle metodologie, soprattutto sugli estimated data.
Ritiene fosse necessario modificare il Regolamento Sfdr?
Sosteniamo pienamente gli sforzi dei colegislatori europei volti a finanziare un’economia più sostenibile. L’Sfdr è in vigore ormai da alcuni anni e stiamo già assistendo a un impatto positivo. Tuttavia, la sua attuazione ha sollevato numerose sfide e preoccupazioni tra le autorità, gli operatori dei mercati finanziari e gli investitori. Crediamo fermamente che sia necessaria una revisione ambiziosa dell’Sfdr per raggiungere i seguenti obiettivi: porre il cliente finale al centro del quadro normativo della finanza sostenibile; definire una categorizzazione obbligatoria dei prodotti e includere in modo chiaro il concetto di transizione nel framework Sfdr; semplificare, garantire la coerenza e la credibilità del quadro normativo della finanza sostenibile.
Il nuovo Regolamento, nella versione presentata, ha soddisfatto le aspettative?
Riteniamo che la revisione dell’Sfdr proposta dalla Commissione Europea sia un primo passo importante nella giusta direzione.
Accogliamo con favore l’introduzione di un sistema di classificazione semplice e chiaro per i prodotti finanziari Esg, nonché l’inclusione di restrizioni sui prodotti non classificati in relazione ai fattori o rischi di sostenibilità nella documentazione precontrattuale. Queste misure sono essenziali per evitare confusione, prevenire il greenwashing e contribuire a indirizzare più fondi verso la transizione sostenibile dell’economia europea.
Ritiene ci siano dei punti da chiarire?
Vorrei sottolineare quattro preoccupazioni significative relative alla proposta della Commissione.
In primis, le esclusioni aggiuntive proposte, in particolare per la categoria “Transition”, sono eccessivamente restrittive rispetto allo scopo e agli obiettivi previsti per tale categoria.
Non solo, l’Sfdr 2.0 amplifica ulteriormente l’attuale squilibrio nel trattamento normativo tra i data provider Esg e gli operatori dei mercati finanziari.
Un rapido allineamento con le normative correlate (tra cui Sfdr Livello 2, Mifid/Idd e Bmr) è inoltre essenziale per evitare di introdurre ulteriori incongruenze nel quadro della finanza sostenibile.
Infine, è importante che tutti i prodotti e servizi offerti ai clienti siano soggetti agli stessi requisiti normativi. Escludere la gestione di portafoglio dalla normativa creerebbe incongruenze e renderebbe più difficile per i clienti confrontare le caratteristiche Esg dei diversi prodotti finanziari.
Ritiene che l’Sfdr 2.0 possa rendere più trasparente ed effettiva l’integrazione degli Esg nelle strategie del gestore?
L’introduzione di categorie chiare come Sustainable, Transition e Esg Basics migliorerà la chiarezza e la comprensione per i clienti finali. La proposta della Commissione Europea di definire tipologie di strategie di investimento per la categorizzazione contribuirà a fissare obiettivi di sostenibilità vincolanti e misurabili, migliorando così sia la trasparenza che l’efficacia.
Ritiene che l’Sfdr 2.0 possa essere un fattore di razionalizzazione e spinta del mercato?
L’Sfdr 2.0 rappresenta una grande opportunità per fornire maggiore chiarezza ai clienti retail, ridurre la confusione e prevenire il greenwashing, sostenendo così un aumento dei flussi di capitale verso la transizione sostenibile dell’economia europea.
Tuttavia, questa revisione avrà successo solo se (i) vi sarà un giusto equilibrio tra rigore e flessibilità per evitare la creazione di categorie eccessivamente di nicchia e se (ii) l’Sfdr e le preferenze di sostenibilità Mifid/Idd saranno allineate per soddisfare le esigenze dei clienti retail.
Le nuove categorie di prodotti previste dal nuovo Regolamento incontrano l’interesse degli investitori e sono in grado di rispondere alle loro preferenze di sostenibilità?
Accogliamo con favore la creazione delle tre categorie previste dal regolamento Sfdr, in particolare la categoria Transition, che risponde a una forte domanda da parte degli investitori: sostenere la trasformazione dell’economia reale verso un modello low-carbon, mantenendo regole semplici, chiare e trasparenti.
Tuttavia, le esclusioni aggiuntive oltre ai requisiti Ctb nella categoria Transizione sono eccessivamente restrittive rispetto ai nomi delle categorie e agli obiettivi dichiarati, il che potrebbe creare confusione tra gli investitori finali e ridurre la loro capacità di sostenere la transizione delle aziende nei settori a più alta intensità di carbonio.
Prevede che con il nuovo Regolamento il rischio di greenwashing venga realmente ridotto? Oppure permangono zone d’ombra?
L’Sfdr 1.0 ha suddiviso l’universo dei fondi dell’Ue in tre categorie (ovvero i fondi “mainstream” dell’articolo 6, i fondi “light-green” dell’articolo 8 e i fondi “dark-green” dell’articolo 9). Tuttavia, nella pratica, il mercato si è orientato principalmente verso l’articolo 8, che è diventato una categoria onnicomprensiva.
Infatti, la definizione dell’articolo 8 non era adeguata allo scopo e non soddisfaceva le esigenze del mercato; era troppo ampia e includeva la maggior parte dei fondi Esg.
L’aumento dei prodotti classificati come fondi dell’articolo 8, che coprono approcci e gradi di intensità Esg molto diversi, ha sollevato sia potenziali rischi di percezione errata di ciò che costituisce una soluzione di investimento basata sui criteri Esg, sia un aumento del rischio percepito di greenwashing.
Introducendo categorie più chiare, le disposizioni contenute nell’Sfdr 2.0 contribuiranno ad evitare confusione e a prevenire i rischi di greenwashing.
Alla luce delle nuove categorie, come prevede che si modificherà il mercato?
La proposta legislativa della Commissione europea non è la versione definitiva, quindi è importante rimanere molto cauti in termini di analisi d’impatto. Ciò che conta di più è la trasparenza e la chiarezza che ciò comporterà per il cliente retail.
Per quanto riguarda il mercato, prevediamo un aumento dei fondi non classificati, una categoria Transition che rappresenterà tra il 15% e il 25% nel medio termine, una categoria Sustainable intorno al 10% e una quota di Esg Basics che dipenderà dai requisiti tecnici definitivi, non ancora noti.
Ritiene che i criteri proposti per i prodotti di transizione (articolo 7) (considerando anche l’allineamento ai benchmark Ctb e Pab) favoriranno gli investimenti in società che hanno realmente bisogno di una transizione?
No. Le esclusioni aggiuntive oltre ai requisiti Ctb nella categoria Transition sono eccessivamente restrittive rispetto ai nomi delle categorie e agli obiettivi dichiarati di reindirizzare i flussi di capitale verso la trasformazione dell’economia reale.
Questa situazione potrebbe creare confusione tra gli investitori finali e ridurre la loro capacità di sostenere la transizione degli attori aziendali nei settori a più alta intensità di carbonio. Inoltre, potrebbe ridurre in modo sostanziale la capacità di coinvolgimento degli azionisti, in particolare quella degli operatori europei, e privare gli investitori della leva finanziaria necessaria per sostenere la transizione degli operatori del settore oil and gas allineati o in fase di transizione.
L’esclusione di tutti gli attori di un settore comporterà molto probabilmente il trasferimento di attività a operatori meno trasparenti o meno impegnati, senza alcun effetto positivo sulle emissioni effettive.
L’articolo 6a fa riferimento alla Trasparenza volontaria sull’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle disclosure precontrattuale dei prodotti finanziari non classificati come sostenibili (cioè non rientranti nelle categorie degli articoli 7, 8 o 9). Tali informazioni possono essere fornite, ma solo in modo limitato, marginale, non promozionale e con rigide regole su dove e come comunicarlo.
Individua in questo aspetto qualche punto di incertezza?
Sì. È necessario eliminare ogni incertezza e affermare esplicitamente che i prodotti finanziari non classificati non dovrebbero essere autorizzati a promuovere caratteristiche di sostenibilità, transizione o Esg, al fine di favorire la trasparenza e la chiarezza e contrastare i rischi di greenwashing.
Il nuovo regolamento riconosce per la prima volta, in modo esplicito, l’impact investing come una pratica distinta. Il nuovo sistema di categorizzazione favorisce la diffusione di questi prodotti? La disclosure richiesta è opportuna o rischia di escludere qualche strategia di impatto?
È molto positivo vedere che in questa revisione viene dato risalto all’impact investing. Il nuovo sistema di classificazione favorirà una più ampia diffusione di questi prodotti e l’impact investing rimane un obiettivo strategico fondamentale per Amundi, con oltre 20 miliardi di euro di asset in gestione.
Tuttavia, vorremmo sottolineare che la Commissione europea non dovrebbe introdurre un nuovo standard di mercato per la definizione di “impact investing”, poiché i framework esistenti già fungono da riferimento. Nell’ambito dell’Sfdr, sarebbe opportuno fare riferimento esclusivamente alla definizione proposta dalle linee guida dell’Esma sui nomi dei fondi.
In relazione ai minori impegni di compliance, ritiene che la disclosure semplificata possa agevolare il cliente finale nella scelta consapevole dei prodotti?
Sì, sosteniamo pienamente la semplificazione delle informazioni sui prodotti. Per i prodotti di cui agli articoli 8 e 9, i gestori di fondi sono tenuti a divulgare una serie piuttosto ampia di informazioni sia a livello precontrattuale sia nella relazione periodica annuale. Nella maggior parte dei casi, tali informazioni si sono rivelate piuttosto difficili da comprendere per gli investitori finali. Questa complessità, anzichè aiutare gli investitori finali a definire in modo chiaro le preferenze di sostenibilità così da individuare i prodotti più adatti a loro, li ha disincentivati dal reallocare i propri risparmi verso investimenti più sostenibili. In linea generale, le Autorità non dovrebbero sottovalutare il livello di comprensione e di consapevolezza richiesto agli investitori retail per svolgere le adeguate verifiche sui prodotti finanziari in cui investono, come invece è avvenuto con le informazioni attualmente previste dal regolamento Sfdr.
L’articolo 12 prevede che gli operatori finanziari debbano garantire che l’utilizzo di dati forniti da data provider esterni si basi su accordi formalizzati e documentati, e lo stesso vale per le stime e le relative metodologie.
Permane quindi la sfida del dato. Quali sono secondo lei gli aspetti più critici?
Le questioni derivanti dalla mancata estensione del regolamento ai data provider sono duplici: (i) contribuiscono a sovraccaricare gli asset manager e a creare un contesto normativo squilibrato; (ii) i data provider non sono né incentivati né responsabili di fornire dati e stime di qualità, mentre altri operatori del mercato finanziario rimangono responsabili in caso di mancata qualità dei dati, sui quali non hanno il pieno controllo. Ciò significa che i fornitori di dati rimangono non regolamentati nell’Ue.
Amundi ritiene che il crescente utilizzo dei dati, in particolare degli estimated data, richieda l’introduzione di obblighi nell’ambito dell’Sfdr per i data provider Esg. Tali obblighi garantirebbero che i fornitori di dati Esg siano responsabili della qualità dei loro dati (nelle forme reported, collected, estimated) e della trasparenza e solidità delle loro metodologie di stima. A questo proposito, essi dovrebbero non solo documentare, ma anche applicare processi e metodologie solidi.
All’interno nuova proposta del Regolamento Sfdr l’unica esclusione relativa agli investimenti nel settore della difesa è legata al fatto che i prodotti classificati articolo 7, 8 e 9 non sarebbero in grado di finanziare armi vietate nella maggior parte degli Stati membri, come le armi chimiche e biologiche. Quali erano le sue attese sul tema della difesa?
Negli ultimi mesi la Commissione Europea ha fornito diversi chiarimenti giuridici che riteniamo siano sufficienti.
In attesa della sua adozione, avete avviato un percorso di allineamento? Pensate di approcciarvi al nuovo regolamento già dal 2026?
In questa fase, si tratta solo di una proposta legislativa che proseguirà il suo iter legislativo, in particolare con i triloghi tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. Ci auguriamo di poter disporre dei testi definitivi entro l’inizio del 2027. Una maggiore visibilità sui questionari Mifid/Idd relativi alle preferenze Esg sarebbe particolarmente utile per posizionare in modo chiaro i nostri fondi, nell’interesse della chiarezza e della trasparenza per i clienti.
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