L’Esma ha pubblicato a fine maggio sei nuove Q&A che riguardano tre ambiti regolamentari: il Regolamento sui rating Esg (Esgrr), il Market Abuse Regulation (Mar) e il Markets in Crypto-Assets Regulation (Mica).
In particolare, per quanto riguarda la EU Esg Ratings Regulation (Esgrr) emergono quattro chiarimenti su sistema di ranking definito, trattamento dei provider di rating Esg costituiti dopo l’entrata in vigore del regolamento, disposizioni transitorie e modifiche rilevanti alle informazioni di registrazione.
Nel dettaglio:
- Sistema di ranking: Esma chiarisce che un rating Esg deve basarsi su un sistema di classificazione predefinito con almeno due categorie ordinate gerarchicamente (ad esempio numeri, lettere o colori), comprensive dei livelli minimo e massimo. L’obiettivo è consentire confronti coerenti tra gli elementi valutati e rendere esplicito il giudizio di valore espresso dal provider;
- Percorsi di registrazione per i fornitori di rating Esg: per i piccoli fornitori di rating Esg già attivi all’entrata in vigore del regolamento è prevista una procedura di notifica a Esma per accedere al registro temporaneo (hanno tempo fino al 2 novembre); quelli che iniziano l’attività successivamente dovranno notificarsi dal 2 luglio 2026 e, in assenza di notifica, devono cessare le loro attività. Gli altri operatori già attivi potranno continuare a operare durante l’esame della domanda di autorizzazione o riconoscimento, a condizione di notificare preventivamente a Esma l’intenzione di proseguire l’attività nell’Ue. In assenza di notifica, devono cessare le loro attività.
- Regime transitorio per nuovi soggetti: possono beneficiare del regime transitorio anche provider costituiti dopo il 1° gennaio 2025, purché siano successori di entità già operative nell’Unione e presentino legami strutturali con esse (ad esempio controllate, affiliate, marchio condiviso, titolarità effettiva o partecipazioni di controllo). In assenza di tali collegamenti, dovranno seguire le normali procedure di autorizzazione previste dal regolamento.
- Cosa si intende per “modifiche rilevanti”: Esma considera rilevanti tutti i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni originarie di autorizzazione o registrazione e sulla conformità regolamentare del soggetto vigilato. Tra gli esempi: fusioni o cambiamenti nella struttura legale o proprietaria, sostituzione del management chiave, modifiche sostanziali alle metodologie di rating o alle policy, nuove attività o espansioni geografiche, difficoltà finanziarie significative o provvedimenti sanzionatori delle autorità competenti.
0 commenti