SFDR 2.0 / PARLA Wolfgang Pinner, Head of Corporate Responsibility
Pinner (Raiffeisen): «Sfdr 2.0, il dato Esg resta la vera sfida»
L’Sfdr 2.0 introduce alcuni elementi positivi, come la categorizzazione dei prodotti e la semplificazione degli obblighi di disclosure, che potrebbero contribuire a una maggiore standardizzazione e a una riduzione del rischio di greenwashing. Restano tuttavia aree di incertezza legate all’attuazione concreta delle nuove regole. A sottolinearlo è Wolfgang Pinner, Head of Corporate Responsibility di Raiffeisen Capital Management, che in questa intervista richiama l’attenzione sulla centralità della qualità del dato: «È importante prestare attenzione alla scelta di indicatori significativi, che siano presentati con una qualità e una copertura dei dati adeguate e possano quindi contribuire effettivamente a una maggiore trasparenza, comparabilità e processo decisionale».
La sfida di reperire dati Esg affidabili e comparabili rimane dunque aperta e potrebbe addirittura intensificarsi alla luce della prevista riduzione degli obblighi di rendicontazione delle imprese prevista dagli interventi Omnibus.
Ritiene fosse necessario modificare il Regolamento Sfdr?
L’attuale Sfdr ha creato basi di trasparenza che, tuttavia, nella pratica sono state in parte applicate in modo contrario all’intenzione originaria. Ad esempio, il margine di interpretazione esistente nella definizione di investimenti sostenibili ai sensi dell’Sfdr ha portato a una mancanza di uniformità, limitando così in modo significativo la comparabilità sia dal punto di vista dei clienti sia da quello degli operatori dei mercati finanziari. I requisiti di trasparenza a livello di prodotto sono stati a loro volta utilizzati in modo improprio come categorie di prodotti. Inoltre, alcuni requisiti informativi non hanno dimostrato alcuna rilevanza pratica (specifica per gli investimenti) e hanno comportato un onere eccessivo. È quindi molto positivo che l’autorità di regolamentazione colga ora l’opportunità di porre rimedio agli svantaggi specifici dell’attuale Sfdr e crei un quadro più pertinente dal punto di vista pratico.
Il nuovo Regolamento, nella versione presentata, ha soddisfatto le aspettative? Cosa eventualmente manca?
Finora è disponibile una bozza del regolamento di livello 1. Questa potrebbe ancora subire modifiche nell’ambito del trilogo attualmente in corso. Solo il regolamento di livello 2 fornirà chiarezza sui singoli dettagli, ovvero l’adeguamento di altre direttive e regolamenti che incidono sull’Sfdr. Solo quando ciò sarà prevedibile, sarà possibile effettuare una valutazione o una stima completa e il più possibile esaustiva dell’Sfdr 2.0.
L’introduzione di una categorizzazione dei prodotti e la semplificazione degli obblighi di informativa sono considerate, in linea di massima, positivi. Un inasprimento di alcuni requisiti e aspettative da parte dell’autorità di regolamentazione (ad esempio indicatori chiave, trattamento dei titoli di Stato, Pai a livello di prodotto) è attualmente in sospeso, ma è un prerequisito per una valutazione complessiva della revisione dell’Sfdr.
Ritiene che possa essere un fattore di razionalizzazione e spinta del mercato?
In ogni caso, le specifiche standardizzate rappresentano un prerequisito per l’uniformità e la comparabilità dei prodotti. Se la versione finale dell’Sfdr 2.0 terrà conto di questo aspetto, sarà possibile raggiungere un livello di standardizzazione più elevato. Tuttavia, va notato che il cambiamento comporta un notevole sforzo e richiede ulteriori attività di formazione e comunicazione sia per gli operatori dei mercati finanziari sia per i clienti finali. Inoltre, la categorizzazione dei prodotti attualmente contenuta nella bozza può essere fuorviante a causa della denominazione, poiché la stessa viene utilizzata per concetti diversi (esempio: il prodotto Sfdr 1.0 con informativa ai sensi dell’articolo 8 è diverso dalla categoria di prodotti dell’articolo 8 ESG Basics dell’Sfdr 2.0).
Prevede che con il nuovo Regolamento il rischio di greenwashing venga realmente ridotto? Oppure permangono zone d’ombra?
In linea di principio, la maggiore semplificazione e standardizzazione auspicata (come già spiegato in una domanda precedente) può migliorare la trasparenza per tutti gli operatori di mercato e quindi limitare il rischio di greenwashing. A tal fine, dovrebbero contribuire una riduzione dei margini di interpretazione e categorie di prodotti vincolanti con standard minimi, in combinazione con una denominazione chiara dei prodotti (con un adeguamento corrispondente, ancora in sospeso, della direttiva Esma sulla denominazione). Ciononostante, permangono alcune zone d’ombra. Un esempio è la nuova categoria di prodotti dell’articolo 8 ESG Basics, dove il progetto prevede margini di interpretazione e possono esistere criteri di valutazione individuali.
Ritiene che la disclosure “alleggerita” possa agevolare il cliente finale nella scelta consapevole dei prodotti?
La complessità dell’attuale Sfdr e la sua interconnessione con, ad esempio, la direttiva Mifid II, ha portato a una maggiore complessità nella comunicazione con il cliente finale e ha causato una notevole necessità di spiegazioni nei punti vendita. L’eliminazione della rendicontazione Pai a livello aziendale è da considerarsi un effettivo alleggerimento per gli asset manager, ma allo stesso tempo ha dimostrato di avere solo una rilevanza decisionale limitata per il cliente finale, e, in molti casi, non avrà alcuna influenza sulla scelta del prodotto. Nel progetto di legge mancano i dettagli sulla prevista divulgazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità a livello di prodotto. Da ciò dipenderà se questi potranno effettivamente avere un effetto positivo sul processo decisionale del cliente finale. In ogni caso, è importante prestare attenzione alla scelta di indicatori significativi, che siano presentati con una qualità e una copertura dei dati adeguate e possano quindi contribuire effettivamente a una maggiore trasparenza, comparabilità e processo decisionale.
Cosa si attende in termini di costi per il gestore? Una riduzione come previsto oppure un aumento dovuto all’implementazione dei nuovi modelli di disclosure?
La modifica della divulgazione comporta la necessità di adeguare i processi di documentazione e pubblicazione, il che a sua volta si traduce in termini di costi e oneri di conversione a breve termine: il passaggio dalle precedenti disposizioni in materia di divulgazione al nuovo sistema di categorizzazione dei prodotti richiede adeguamenti sostanziali della documentazione dei prodotti, dei sistemi informatici e di dati, della distribuzione e dei processi di vigilanza nazionali ed europei. Dal punto di vista attuale, non è possibile effettuare una stima affidabile dei costi effettivi correnti in un regime Sfdr 2.0, poiché alcuni dettagli fondamentali non sono ancora chiari (ad esempio, la struttura dei modelli, l’effettivo fabbisogno di dati Esg esterni, ecc.).
L’articolo 12 prevede che gli operatori finanziari debbano garantire che l’utilizzo di dati forniti da data provider esterni si basi su accordi formalizzati e documentati, e lo stesso vale per le stime e le relative metodologie. Permane quindi la sfida del dato. Quali sono secondo lei gli aspetti più critici?
Il disegno di legge prevede requisiti di trasparenza per quanto riguarda le fonti dei dati utilizzati e i valori stimati; gli investitori possono ottenere, su richiesta, informazioni sulle fonti dei dati e sulle ipotesi. La sfida di ottenere dati affidabili, idealmente pubblicati dagli emittenti e comparabili, rimane invariata o addirittura aumenta a causa dell’imminente riduzione degli obblighi di rendicontazione delle imprese, che dovrebbe essere attuata nell’ambito degli sforzi Omnibus. L’uso di valori stimati è quindi comune nella pratica e probabilmente continuerà ad esserlo, al fine di poter rappresentare una copertura di dati più ampia (ad esempio geografica). Una metodologia di calcolo verificabile garantisce la tracciabilità e offre la possibilità di assicurare la qualità dei valori stimati nel caso in cui non siano disponibili dati completi soggetti all’obbligo di rendicontazione.
Le esclusioni minime obbligatorie previste possono tralasciare qualche occasione di investimento? Ad esempio, per portafogli globali e per quelli che replicano indici.
L’introduzione di esclusioni minime porta a un’uniformazione nel senso del principio Dnsh e costituisce un importante fondamento per evitare, ovvero ridurre l’esposizione a settori di attività e attività economiche che, tenendo conto soprattutto di criteri ecologici ma anche sociali, sono considerati dannosi (senza tuttavia pretendere di essere esaustivi nel senso di un approccio globale alla sostenibilità). Allo stesso tempo, l’introduzione di esclusioni minime comporta una limitazione dei possibili investimenti. Tuttavia, la limitazione degli universi di investimento è attualmente una caratteristica comune a molti prodotti Esg o sostenibili ed è già stata anticipata dall’introduzione di esclusioni minime nell’ambito della direttiva Esma sui nomi dei prodotti nel suo ambito di applicazione.
Noemi Primini
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