Proposta di legge sul riuso: Iva ridotta e codice Ateco

1 Ott 2018
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Iva ridotta al 10% (come per l’antiquariato), tavolo nazionale permanente e introduzione della figura specifica con codice Ateco. Sono alcuni dei punti chiave della proposta di legge numero 1065 del Movimento 5 Stelle, il cui iter è stato avviato la scorsa settimana alla Camera dei Deputati, finalizzata a inquadrare e sostenere il fenomeno dell’economia dell’usato. La proposta fa proprie alcune delle istanze portate avanti da Rete Onu, la Rete Nazionale degli Operatori dell’Usato

La Proposta mira a regolamentare e rilanciare il settore italiano del riutilizzo, ed è rivolta a tutti quei soggetti che raccolgono e distribuiscono beni di seconda mano. Si tratta di operatori ambulanti; ci sono poi i negozi dell’usato in conto terzi e quelli dell’usato tradizionali; le cooperative del riuso; gli operatori della raccolta, del recupero e della distribuzione all’ingrosso di abiti usati ed elettrodomestici; i centri di riuso e gli impianti di preparazione per il riutilizzo.

«Il quadro normativo vigente – sottolinea Alessandro Stillo, presidente di Rete Onu – è inadatto a sviluppare e valorizzare le potenzialità della filiera del riuso. L’avvio dell’iter della Proposta di Legge rappresenta per gli operatori del settore un’importante possibilità di riconoscimento che produrrà diritti e norme utili a regolamentare l’intero comparto. Per noi oggi è un giorno importante».

In particolare, la Proposta di Legge n. 1065 (“Disposizioni per la disciplina dell’economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo”) istituisce un codice di attività specifico, il codice Ateco, che circoscrive in maniera chiara i soggetti su cui ricadranno i provvedimenti in materia fiscale, commerciale, urbanistica e ambientale.

In termini di tassazione, la proposta prevede che «l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) per l’immissione in commercio dei beni usati e dei servizi a esso collegati è stabilita in misura pari a quella prevista per gli oggetti di antiquariato ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

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