SFDR 2.0 / PARLA Lloyd McAllister, responsabile investimenti sostenibili

McAllister (Carmignac): Sfdr 2.0, sottile linea tra informativa e promozione

14 Apr 2026
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La proposta di revisione Sfdr punta a fornire un framework più chiaro anche se introduce nuove incertezze. Secondo il manager, la distinzione tra informativa e comunicazione promozionale Esg resta complessa da applicare in modo coerente

Nonostante le critiche, l’Sfdr ha contribuito a creare un quadro omogeneo per classificare i fondi sostenibili. La revisione proposta promette maggiore chiarezza, ma introduce anche nuove incertezze interpretative e dubbi sulle modalità di comunicazione delle informazioni Esg. In questa intervista della serie dedicata al nuovo Regolamento, parla Lloyd McAllister, responsabile investimenti sostenibili di Carmignac, secondo il quale «la distinzione tra informativa fattuale e comunicazione promozionale potrebbe rivelarsi difficile da applicare in modo coerente nella pratica».

In vista della possibile entrata in vigore dell’Sfdr 2.0 «prepararsi in anticipo è essenziale» sostiene il manager. Proprio per questo la società ha già avviato analisi di impatto e valutazioni sui portafogli per prepararsi agli adeguamenti richiesti, inclusa la revisione di classificazioni, soglie di investimento e adeguamenti informativi.

Ritiene che fosse necessario modificare il Regolamento Sfdr?

Nonostante le critiche che lo hanno accompagnato, l’Sfdr nella sua formulazione originaria è riuscito a creare un quadro di riferimento omogeneo per la classificazione dei fondi all’interno del settore. Sono stati necessari molti anni (e diversi documenti di chiarimento in forma di Q&A da parte della Commissione europea) per portare il settore e gli investitori finali a un livello di conoscenza adeguato in merito agli Articoli 6, 8 e 9 e ai relativi framework applicati per garantire la conformità ai requisiti.

La revisione proposta, naturalmente, rischia di riaprire spazi di incertezza interpretativa, ma riteniamo che vi siano benefici sufficienti a giustificare un’evoluzione della normativa. La mancanza di sfumature dell’attuale impianto rende utile un’ulteriore definizione introdotta dall’Sfdr 2.0, per garantire un migliore allineamento tra gli interessi dei clienti e gli obiettivi e le procedure dei fondi.

La nuova regolamentazione, nella sua attuale forma proposta, ha soddisfatto le vostre aspettative? C’è qualcosa che manca?

Sebbene la proposta introduca una maggiore chiarezza strutturale nelle categorie di etichettatura, permangono diverse aree di incertezza che beneficerebbero di ulteriori indicazioni quali il trattamento dei titoli di Stato non legati all’Use of Proceeds nei prodotti ex Articolo 7 e 9; la definizione e l’ambito degli strumenti di debito “etichettati” oltre l’Use of Proceeds; il trattamento dei derivati ai fini delle soglie di sostenibilità e dei calcoli di esposizione; il trattamento dei titoli di Stato generici come investimenti sostenibili e, infine, l’applicazione pratica del framework alle strategie nei mercati privati.

In assenza di ulteriori chiarimenti tecnici su questi aspetti, l’implementazione rischia di risultare disomogenea tra le diverse asset class.

L’Articolo 6a fa riferimento alla trasparenza volontaria sull’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle informative precontrattuali dei prodotti finanziari non classificati come sostenibili (ossia non rientranti negli Articoli 7, 8 o 9). Tali informazioni possono essere fornite solo in modo limitato, marginale e non promozionale, e sono soggette a regole stringenti sulle modalità e sui canali di comunicazione. Individua aree di incertezza in questo ambito?

L’approccio ricalca, in parte, il framework dell’Amf francese. Tuttavia, una complessità rilevante riguarda il concetto di intenzionalità. Molti fondi ex Articolo 6 possono, in base alle condizioni di mercato o alla costruzione del portafoglio, presentare un’esposizione significativa a strumenti o processi legati all’Esg, ad esempio attraverso un maggiore peso delle obbligazioni green nei portafogli obbligazionari. Sebbene tale esposizione possa essere incidentale piuttosto che intenzionale, resta comunque rilevante e può fornire informazioni utili agli investitori.

Le limitazioni sulle modalità di comunicazione di queste informazioni (ossia in forma limitata, marginale e non promozionale) introducono incertezza interpretativa. La distinzione tra informativa fattuale e comunicazione promozionale potrebbe rivelarsi difficile da applicare in modo coerente nella pratica. Nel complesso, tuttavia, riteniamo che la suddivisione dell’Articolo 6 in due categorie rappresenti una distinzione utile, che consentirà di riconoscere i fondi che utilizzano i criteri Esg per migliorare la gestione dei rischi e dei rendimenti, un approccio che la maggior parte dei clienti desidera adottare.

La nuova regolamentazione introduce semplificazioni nelle pratiche di reporting, preservando al contempo la trasparenza a livello di prodotto. I Pai a livello di entità saranno completamente eliminati, con una riduzione stimata dei costi pari al 25%. I Pai a livello di prodotto saranno mantenuti solo per le categorie “Transition” e “Sustainable”. Un’ulteriore semplificazione rilevante riguarda le informazioni pubblicate sui siti web, che saranno limitate all’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale e che, a livello di prodotto, dovrebbero scomparire del tutto.

Ritiene che questa informativa “alleggerita” aiuterà i clienti finali a compiere scelte più consapevoli?

Si tratta di una questione articolata. A livello di entità, il reporting sui Principal Adverse Impacts (Pai) seguiva un approccio “comply or explain” e non era obbligatorio per le realtà di dimensioni minori. Le semplificazioni proposte sono quindi destinate a incidere principalmente sui grandi asset manager, molti dei quali restano soggetti agli obblighi di rendicontazione previsti dalla Csrd e dalla Tassonomia. Di conseguenza, i risparmi sui costi attesi potrebbero essere limitati nella pratica.

A livello di prodotto, i Pai non sono mai stati pienamente obbligatori e i gestori potevano determinare il numero di indicatori da comunicare. Sebbene la semplificazione sia positiva, il suo impatto concreto sulla comprensione da parte degli investitori resta incerto. L’esperienza dell’Sdr britannico è istruttiva: sebbene le informative rivolte ai consumatori siano brevi e accessibili, tale semplificazione è stata accompagnata da una significativa espansione della documentazione a livello di prospetto. La semplificazione in un’area può quindi essere compensata da una maggiore complessità in un’altra.

Cosa vi aspettate in termini di costi per gli asset manager? Una riduzione, come previsto, o un aumento dovuto all’implementazione dei nuovi modelli informativi?

Nel breve termine, è probabile un aumento dei costi di implementazione. Analisi legali, adeguamenti di compliance, sourcing dei dati, aggiornamenti dei sistemi e revisioni del marketing richiederanno risorse significative. Non è ancora chiaro se nel tempo si registrerà una riduzione netta dei costi, che dipenderà dagli standard tecnici finali e dalla loro interazione. In questa fase, la riforma appare più orientata a generare costi transitori rilevanti che risparmi immediati.

Nella proposta rivista dell’Sfdr, l’unica esclusione relativa agli investimenti nel settore della difesa riguarda il divieto, per i prodotti classificati ex Articoli 7, 8 e 9, di finanziare armi proibite nella maggior parte degli Stati membri, come le armi chimiche e biologiche. Quali erano le vostre aspettative sul trattamento del settore della difesa?

L’esclusione limitata (incentrata unicamente sulle armi vietate a livello internazionale) riflette un più ampio sforzo politico della Commissione europea volto a segnalare che la regolamentazione della finanza sostenibile non dovrebbe limitare eccessivamente gli investimenti nella difesa, nel rispetto della due diligence e, ove opportuno, dell’engagement. Questo approccio appare coerente con le priorità geopolitiche e strategiche in evoluzione dell’Ue, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi nella politica di sicurezza europea e dell’Eu Defence Omnibus. Rileviamo tuttavia la presenza di un mosaico di normative nazionali e di un ampio spettro di posizioni da parte dei clienti; di conseguenza, ci aspettiamo che questo tema proceda più lentamente rispetto alle aspettative dell’Ue.

In attesa dell’adozione, avete già avviato un processo di allineamento? Prevedete di approcciare la nuova normativa già dal 2026, ad esempio iniziando a rivedere i nomi dei prodotti, le comunicazioni di marketing e le informative che potrebbero rientrare nell’Sfdr 2.0?

Sì. Abbiamo già avviato valutazioni di impatto sui portafogli e analisi di scenario per verificare l’allineamento delle strategie esistenti al framework proposto. Questo include la revisione delle potenziali implicazioni sulla classificazione dei prodotti, sulle soglie di costruzione del portafoglio e sugli adeguamenti informativi. Prepararsi in anticipo è essenziale, considerata la probabile complessità dell’implementazione e la possibile necessità di rivedere con largo anticipo la denominazione dei prodotti, i materiali di marketing e la documentazione.

 

Noemi Primini

 

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