pubblicate le linee guida
Lavoro forzato, Bruxelles prepara le imprese
La Commissione europea mette un nuovo tassello nell’attuazione del Regolamento europeo sul lavoro forzato (Forced Labour Regulation). Il 30 giugno ha pubblicato le attese linee guida applicative, accompagnate dal lancio del Forced Labour Single Portal, il portale che raccoglierà informazioni, decisioni delle autorità e, in prospettiva, anche una banca dati europea dei rischi. Il regolamento verrà applicato dal 14 dicembre 2027, ma le indicazioni fornite da Bruxelles delineano già le aspettative nei confronti delle imprese.
Il regolamento vieta l’immissione sul mercato europeo, la commercializzazione e l’esportazione di prodotti realizzati con lavoro forzato. L’ambito di applicazione è particolarmente esteso: riguarda tutti i prodotti, indipendentemente dal settore, dal Paese di origine e dalle dimensioni dell’impresa, coinvolgendo operatori sia europei sia extra-Ue.
IMPORTANZA DELLA DUE DILIGENCE
Pur non introducendo un obbligo formale di due diligence, le linee guida indicano chiaramente questa attività come il principale strumento attraverso cui le imprese potranno dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la presenza di lavoro forzato nelle proprie catene di fornitura.
La Commissione richiama infatti il modello Ocse, invitando le aziende a integrare il tema del lavoro forzato nei sistemi già esistenti di gestione dei rischi. Il percorso suggerito comprende l’adozione di politiche aziendali dedicate, la mappatura dei rischi, la prevenzione e mitigazione degli impatti, il monitoraggio continuo, la trasparenza verso gli stakeholder e, quando necessario, misure di rimedio.
CONTROLLI SULLA FILIERA
Le linee guida chiariscono anche come opereranno le autorità competenti. Le verifiche seguiranno un approccio basato sul rischio e potranno riguardare non solo prodotti finiti, ma anche singoli componenti, stabilimenti produttivi, gruppi di prodotti o specifiche aree geografiche quando emergano elementi che facciano ipotizzare un ricorso sistematico al lavoro forzato.
Per questo la Commissione suggerisce alle imprese di predisporre una documentazione completa, comprendente politiche aziendali, valutazioni dei rischi, mappe della supply chain, informazioni sulla tracciabilità, report di due diligence e documentazione relativa ai fornitori. Parallelamente, Bruxelles sta sviluppando una banca dati europea che raccoglierà informazioni sui prodotti e sulle aree geografiche esposte a rischi documentati di lavoro forzato. Lo strumento sarà consultabile dalle imprese su base volontaria e costituirà anche uno degli elementi a disposizione delle autorità nelle attività di vigilanza.
DIVIETI E SANZIONI
Secondo il regolamenti, qualora venga accertata una violazione, le autorità potranno vietare la commercializzazione del prodotto, ordinarne il ritiro dal mercato e, nei casi previsti, disporne lo smaltimento. Le decisioni saranno pubblicate sul nuovo portale europeo e comunicate alle autorità doganali, con effetti che potranno estendersi anche ad altri operatori che commercializzano lo stesso prodotto. Gli Stati membri dovranno definire i rispettivi regimi sanzionatori entro il 14 dicembre 2026.
Giulia Bandini
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