una guida emessa dalla cma supera le norme Ue

Londra punisce il greenwashing di filiera

4 Feb 2026
Notizie Companies & CSR Commenta Invia ad un amico
L'antitrust britannico pubblica una guidance che declina le responsabilità dei green claim anche per ciò che accade a monte della supply chain. Un coinvolgimento dei fornitori che va oltre i principi della Csrd e della Csddd

Londra supera Bruxelles anche in termini di green claim. La  Competition and Markets Authority (Cma) di sua Maestà, infatti, la scorsa settimana ha messo la freccia sulla regolamentazione degli annunci verdi in relazione alla filiera. Cioè ha esteso la responsabilità del greenwashing anche a ciò che accade a monte del prodotto. Un passaggio formale (vai alla guidance) che, finora, era rimasto solo implicito nelle normative europee. Per quanto Csrd e Csddd abbiano acceso la luce sugli Esg lungo la supply chain, ancora mancava l’indicazione formale ed esplicita di un obbligo di verifica del green claim anche in relazione ai comportamenti dei partner e dei fornitori a monte. Londra, come sta avvenendo su altri fronti (vedi l’articolo Dal “Brussels Effect” alla capitolazione Esg), conferma di aver colmato il ritardo con l’Europa sul fronte delle norme sostenibili. E di aver operato, appunto, il sorpasso.

Il documento, spiega la stessa autorità antitrust britannica, si integra con il Green Claims Code pubblicato nel 2021  (e con il più recente documento specifico per il settore fashion) che fornisce alle aziende indicazioni dettagliate su come rispettare la legge quando rilasciano dichiarazioni ambientali su prodotti e servizi. L’obiettivo della guida appena presentata, è quello di ulteriori chiarimenti in merito a dove risieda la responsabilità di dichiarazioni ambientali per le diverse aziende lungo la catena di approvvigionamento.

RICHIESTA DI CHIAREZZA

La Cma è ben consapevole che «le catene di approvvigionamento nell’economia possono essere complesse» con il convolgimento di «molte parti, dalla fornitura di ingredienti, materiali e componenti, ai test, alle analisi, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio ai consumatori. Di conseguenza – scrive l’Authority -, diversi stakeholder hanno chiesto maggiore chiarezza sulla loro responsabilità in materia di dichiarazioni ambientali, in particolare nei casi in cui un’altra parte possa detenere informazioni importanti necessarie per comprovare tali dichiarazioni».

Insomma, lungo la filiera ci sono informazioni che possono validare o compromettere ciò che viene comunicato al consumatore. E queste informazioni non possono restare dormienti. «Ci rendiamo conto – prosegue la Cma – che a volte può essere difficile ottenere le informazioni pertinenti da altre aziende. Tuttavia, è importante che le aziende che fanno dichiarazioni ambientali adottino le misure necessarie per garantire che tali dichiarazioni siano accurate e non fuorvianti. Ad esempio, in molti casi, gli accordi contrattuali possono richiedere determinate garanzie. Se non siete in grado di ottenere le informazioni necessarie per accertarvi dell’accuratezza di un’affermazione, dovreste valutare se formulare l’affermazione in modo diverso, in modo da poterla verificare». In caso, poi, non si riesca a verificare per reticenza delle controparti, «potrebbe essere necessario valutare il proprio rapporto commerciale con tale azienda per quel prodotto, dato il rischio legale che ciò potrebbe comportare».

SCARSA PROTEZIONE LEGALE

L’authority britannica ricorda di avere un potere piuttosto forte in materia di intervento sui claim. Ai sensi del Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, entrato in vigore nell’aprile 2025, la Cma può infatti decidere se sono state violate le leggi sulla tutela dei consumatori, fornire indicazioni sulla condotta di un’impresa e ordinare il risarcimento dei consumatori danneggiati. Può anche infliggere multe alle imprese che non si conformano, senza doverle citare in giudizio.

Alcune violazioni della legge sulla tutela dei consumatori costituiscono reati penali oltre che violazioni civili. E, attenzione, ricorda la Cma, che «la legge stabilisce chiaramente che l’intenzionalità dell’illecito non è rilevante e che una violazione “innocente” o inconsapevole costituisce comunque una violazione della legge. Allo stesso modo, secondo la legge, non costituisce una difesa in un’azione civile il fatto che un’impresa sostenga di aver preso tutte le precauzioni ragionevoli e di aver esercitato tutta la dovuta diligenza per evitare di fare affermazioni ingannevoli in materia ambientale».

ALCUNE INDICAZIONI

La guida include anche checklist per le aziende, con raccomandazioni per i rivenditori di richiedere prove ai fornitori prima di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, chiedendo ai marchi di fornire conferma delle dichiarazioni e di rivedere regolarmente tali dichiarazioni, e per i fornitori e i produttori di fornire ai rivenditori le garanzie necessarie per fare dichiarazioni accurate, come fornire documenti su aspetti quali la composizione e i test dei prodotti, o fornire prove di un processo di verifica indipendente, ed «evitando di fare affermazioni casuali che potrebbero essere interpretate come affermazioni verificabili».

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