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Omnibus, il value chain cap non ferma le richieste Esg

10 Giu 2026
Notizie Companies & CSR Commenta Invia ad un amico
Il nuovo value chain cap introdotto dall'Omnibus limita le richieste di informazioni Esg ai fornitori solo nell'ambito della rendicontazione Csrd, ma non si applica alla due diligence o ad altri obblighi normativi. Il report di Frank Bold chiarisce il rapporto tra Csrd e Csddd e le principali implicazioni per le imprese

Il nuovo value chain cap introdotto dall’Omnibus per la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) non rappresenta un divieto generalizzato di richiesta di informazioni Esg ai fornitori. Al contrario, il limite opera esclusivamente nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità e non si applica alle richieste formulate per finalità di due diligence o per altri obblighi normativi. È quanto emerge dal report pubblicato da Frank Bold, network internazionale di esperti purpose-driven, che analizza il rapporto tra la Csrd riveduta e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Csddd), chiarendone l’interazione e le implicazioni pratiche per le imprese.

Secondo il report, le nuove disposizioni sono state introdotte con l’obiettivo di fare in modo che le richieste di informazioni rimangano «mirate e formulate solo quando realmente necessarie», così da proteggere le imprese di minori dimensioni da oneri sproporzionati senza compromettere gli obblighi di rendicontazione e di due diligence. Il value chain cap riguarda infatti esclusivamente le richieste effettuate ai fini della Csrd e interessa soltanto le imprese con meno di 1.000 dipendenti, considerate «protected undertakings». Per queste aziende, le informazioni richieste dovranno rientrare nel perimetro dello standard volontario che la Commissione europea è chiamata ad adottare sulla base del Vsme.

Il documento precisa inoltre che il limite non impedisce lo scambio volontario di informazioni tra imprese e non modifica eventuali obblighi derivanti da altre normative europee o nazionali.

LE RICHIESTE DELLA CSDDD

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il rapporto con la direttiva sulla due diligence. Il briefing afferma infatti che «il value chain cap della Csrd non limita le richieste di informazioni effettuate per finalità di due diligence». Ciò significa che un’impresa soggetta alla Csddd può continuare a richiedere ai propri partner le informazioni necessarie per identificare e valutare gli impatti negativi lungo la catena del valore. La Csddd mantiene infatti un approccio basato sul rischio articolato in due fasi: una prima attività di individuazione delle aree di possibile impatto attraverso informazioni già disponibili e una successiva valutazione approfondita delle situazioni considerate più probabili o più gravi, nella quale può rendersi necessario il coinvolgimento diretto dei partner commerciali.

Se il value chain cap non impedisce la raccolta di informazioni, il report evidenzia tuttavia che l’Omnibus introduce criteri più stringenti sulle modalità con cui tali richieste devono essere formulate. In particolare, durante le valutazioni approfondite previste dalla Csddd, «tutte le richieste di informazioni devono essere mirate, ragionevoli e proporzionate» e basarsi sulle conoscenze già acquisite nella fase preliminare di analisi. Per i partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti, inoltre, il ricorso a richieste dirette dovrebbe avvenire soltanto quando le informazioni non possano essere ragionevolmente ottenute attraverso altri strumenti.

LE CRITICITÀ DELLO STANDARD VOLONTARIO

Il briefing dedica infine ampio spazio alle incertezze legate allo standard volontario attualmente proposto dalla Commissione europea. Secondo gli autori, il testo esclude dal perimetro numerose categorie di informazioni rilevanti, tra cui gli obiettivi di riduzione delle emissioni, i dati Scope 3, le informazioni sul rischio climatico, alcuni dati relativi all’utilizzo dei materiali e diverse certificazioni ambientali.

Una simile impostazione potrebbe, secondo il report, ridurre la disponibilità di informazioni utili per individuare i punti di maggiore rischio nelle catene del valore e costringere le imprese a reperire tali dati attraverso canali alternativi. Particolari criticità potrebbero riguardare anche gli istituti finanziari, che continuano ad avere obblighi autonomi di raccolta delle informazioni climatiche nell’ambito della gestione prudenziale dei rischi.

Giulia Bandini

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