SFDR 2.0 / PARLA FEDERICO MONDONICO, PORTFOLIO MANAGER & SUSTAINABLE INVESTMENT SPECIALIST

Mondonico (Bcc Risparmio & Previdenza): Sfdr 2.0, dalla compliance alla qualità

10 Feb 2026
Interviste ESG Market Commenta Invia ad un amico
In questa intervista sulla Sfdr 2.0, il manager promuove il riconoscimento formale dell'impact. Inoltre, ritiene che il nuovo Regolamento possa favorire un approccio meno orientato alla compliance. In tema di Difesa, auspica la creazione di un registro unico Ue delle esclusioni

La riforma Sfdr consente ai gestori di concentrarsi maggiormente sulla qualità delle strategie di investimento sostenibile piuttosto che sulla sola compliance. Lo sostiene Federico Mondonico, Portfolio Manager & Sustainable Investment Specialist di Bcc Risparmio & Previdenza, il quale nel corso di questa intervista evidenzia sia i passi avanti sia le aree critiche della proposta dello scorso novembre. Molto positivo il riconoscimento formale dell’impact investing, che ottiene finalmente una legittimazione regolamentare. Sul tema della difesa, Mondonico evidenzia l’importanza di preservare una netta distinzione tra finanza sostenibile e politiche di sicurezza, auspicando l’istituzione di «un registro pubblico europeo delle esclusioni, capace di superare l’opacità dei provider privati e di prevenire non solo il greenwashing, ma anche il warwashing».

Ritiene fosse necessario modificare il Regolamento Sfdr?

Una revisione dell’Sfdr era necessaria. Pur avendo rappresentato un passo fondamentale per la finanza sostenibile europea, l’attuale impianto si è dimostrato nel tempo eccessivamente complesso e caratterizzato da un’ampia discrezionalità interpretativa. La natura prevalentemente disclosure‑based ha alimentato ambiguità comunicativa: gli articoli 8 e 9 sono stati usati come etichette di mercato, favorendo greenwashing o comunicazioni poco chiare per il cliente finale. Per chi gestisce prodotti Esg, maggiore semplicità e criteri uniformi restano essenziali per ridurre incertezza e migliorare la trasparenza.

Ritiene che possa essere un fattore di razionalizzazione e spinta del mercato?

La riforma può rappresentare un importante fattore di razionalizzazione e, al tempo stesso, di sviluppo del mercato. L’introduzione di categorie più definite e criteri più omogenei consente di superare l’attuale frammentazione, creando un contesto più equilibrato tra operatori. Questo favorisce una maggiore comparabilità dei prodotti e una comunicazione più chiara verso il cliente finale, rafforzando la fiducia nel mercato Esg. Inoltre, un quadro regolamentare più semplice e coerente permette ai gestori di concentrarsi maggiormente sulla qualità delle strategie di investimento sostenibile, piuttosto che sulla sola compliance formale, contribuendo a un’allocazione del capitale più efficace e credibile.

Prevede che con il nuovo Regolamento il rischio di greenwashing venga realmente ridotto? Oppure permangono zone d’ombra?

Sfdr 2.0 può incidere in modo concreto sulla riduzione del greenwashing, in quanto il passaggio a un sistema di categorie giuridicamente definite rappresenta un avanzamento rilevante. Criteri minimi armonizzati (soglia del 70%, esclusioni obbligatorie), limiti stringenti sull’uso di claim Esg, nomi e marketing riservati solo ai prodotti categorizzati e maggiore trasparenza sui dati rafforzano la tutela dell’investitore e riducono l’ambiguità informativa che aveva caratterizzato gli articoli 8 e 9. Permangono tuttavia alcune aree di attenzione, legate alla qualità e comparabilità dei dati Esg, all’uso inevitabile di stime e alla flessibilità concessa sugli indicatori. L’effettiva riduzione del rischio dipenderà quindi anche dalla coerenza applicativa e dall’efficacia della vigilanza.

L’articolo 6a fa riferimento alla Trasparenza volontaria sull’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle disclosure precontrattuale dei prodotti finanziari non classificati come sostenibili (cioè non rientranti nelle categorie degli articoli 7, 8 o 9). Tali informazioni possono essere fornite, ma solo in modo limitato, marginale, non promozionale e con rigide regole su dove e come comunicarlo. Individua in questo aspetto qualche punto di incertezza?

L’articolo 6a introduce un presidio importante contro il greenwashing, chiarendo che i prodotti non categorizzati non possono utilizzare la sostenibilità come elemento distintivo o promozionale. Questo rafforza la chiarezza per l’investitore e delimita in modo più netto il perimetro delle comunicazioni Esg. Rimangono però alcuni profili di incertezza interpretativa: il confine tra informazione “marginale” e “centrale” può risultare sottile, così come la valutazione di criteri quantitativi e posizionali. Inoltre, l’eterogeneità degli stili di disclosure e delle pratiche di marketing può generare approcci prudenziali diversi tra operatori. L’efficacia della norma dipenderà quindi dalla capacità di fornire orientamenti applicativi coerenti e da una vigilanza uniforme.

Il nuovo regolamento riconosce per la prima volta, in modo esplicito, l’impact investing come una pratica distinta. Viene definito “sustainability-related financial product with impact” un fondo conforme all’articolo 7 o 9 che ha come obiettivo la generazione di un impatto sociale o ambientale predefinito, positivo e misurabile. Il nuovo sistema di categorizzazione favorisce la diffusione di questi prodotti? La disclosure richiesta è opportuna o rischia di escludere qualche strategia di impatto?

L’introduzione della categoria di sustainability‑related financial product with impact conferisce finalmente chiarezza e legittimazione regolamentare a strategie con intenzionalità, misurabilità e risultati verificabili. Tale sistema dovrebbe favorire la diffusione di questi prodotti, migliorandone la comparabilità e la credibilità grazie a una disclosure focalizzata su obiettivi, teoria del cambiamento e misurazione dell’impatto. Resta tuttavia un potenziale rischio di esclusione per alcune strategie più innovative o qualitative, basate su outcome di lungo periodo o metriche non standard. La sfida sarà applicare il framework con sufficiente flessibilità, evitando che un eccesso di formalizzazione limiti pratiche di impatto efficaci ma meno codificabili.

L’articolo 12 prevede che gli operatori finanziari debbano garantire che l’utilizzo di dati forniti da data provider esterni si basi su accordi formalizzati e documentati, e lo stesso vale per le stime e le relative metodologie. Permane quindi la sfida del dato. Quali sono secondo lei gli aspetti più critici?

L’articolo 12 rafforza la trasparenza sull’uso dei dati, ma non elimina le criticità legate al dato Esg. La prima riguarda il reperimento e la copertura informativa, ancora disomogenea per settori, aree geografiche e asset class, soprattutto su Pmi, private asset e mercati extra‑Ue. A ciò si aggiunge il tema dell’affidabilità e comparabilità, con metriche basate su metodi non uniformi e aggiornamenti non sempre tempestivi. Resta inoltre una forte dipendenza dai data provider esterni, spesso privati, con costi elevati, opacità metodologica e approcci divergenti che possono generare risultati incoerenti. Infine l’uso di stime, pur regolato e documentato, implica una discrezionalità che richiede solide governance interne e aumenta il rischio operativo e reputazionale per i gestori.

All’interno nuova proposta del Regolamento SFDR l’unica esclusione relativa agli investimenti nel settore della difesa è legata al fatto che i prodotti classificati articolo 7, 8 e 9 non sarebbero in grado di finanziare armi vietate nella maggior parte degli Stati membri, come le armi chimiche e biologiche. Quali erano le sue attese sul tema della difesa?

Sfdr 2.0 chiarisce l’esclusione delle armi chimiche e biologiche, ma i prodotti classificati negli articoli 7, 8 e 9 dovrebbero evitare esposizioni al settore degli armamenti in senso più ampio. La sostenibilità richiede un allineamento chiaro a obiettivi ESG condivisi e l’inclusione, anche indiretta, della produzione di armi rischierebbe di indebolirne la credibilità. In questo contesto sarebbe utile un registro pubblico europeo delle esclusioni per superare l’opacità dei provider privati e prevenire non solo il greenwashing ma anche il warwashing. Pur riconoscendo le esigenze di sicurezza e autonomia strategica in Europa, è importante mantenere una distinzione tra politiche della difesa e finanza sostenibile, così da preservare la fiducia degli investitori in tali tipologie di prodotti.

In attesa della sua adozione, avete avviato un percorso di allineamento? Pensate di approcciarvi al nuovo regolamento già dal 2026? Ad esempio iniziare a rivedere i nomi dei prodotti, la comunicazione di marketing e la disclosure sui prodotti che potrebbero essere soggetti alla Sfdr 2.0?

In attesa dell’adozione definitiva della riforma, abbiamo avviato un percorso di analisi e preparazione volto a comprendere appieno gli impatti potenziali della Sfdr 2.0. L’obiettivo è farci trovare pronti una volta che il quadro attuativo sarà chiaro e stabile, valutando in modo strutturato eventuali implicazioni su gamma prodotti, comunicazione e disclosure. Il Gruppo Bcc Iccrea pone da sempre grande attenzione ai temi della sostenibilità, affrontandola non come mero adempimento regolamentare ma come parte integrante della propria visione industriale. Questo approccio ci porta a seguire l’evoluzione normativa con continuità e consapevolezza, mantenendo un elevato livello di allineamento alle migliori pratiche di mercato e agli obiettivi di lungo periodo della finanza sostenibile europea.

 

Noemi Primini

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