Ruggiero (Mef): «rafforzati ancora i poteri dell'Authority»

Non financial, testo in Gazzetta. Gli Esg diventano materia Consob

11 Gen 2017
Notizie Companies & CSR Commenta Invia ad un amico
Il testo finale della non financial accoglie in larga misura le osservazioni del Parlamento senza stravolgere l'impianto complessivo. Il cambiamento più significativo riguarda il rafforzamento ulteriore dei poteri della Consob, anche in chiave preventiva

Csr_bilanci_bluÈ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva Non financial (direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo). Il testo è stato inserito nella GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017 ed entrerà in vigore il 25 gennaio 2017.

Il testo è il risultato delle ultime modifiche attuate dopo il parere consultivo del Parlamento al documento presentato dal Mef sulla base di ben due consultazioni pubbliche.

Il documento finale accoglie in larga misura le osservazioni del Parlamento senza stravolgere l’impianto complessivo predisposto e soprattutto rafforzando, anche in chiave preventiva, i poteri della Consob  il cui intervento è stato previsto solo in fase avanzata di elaborazione del testo nel quadro di un miglioramento dell’efficacia delle sanzioni.

«Mi sembra che il testo finale – ha detto a ETicaNews Gian Paolo Ruggiero, il dirigente del Tesoro che ha seguito tutto il processo di consultazione e la stesura del testo – accolga in larga misura le osservazioni provenienti dal Parlamento, ad eccezione di quelle più ambiziose (forse eccessivamente ambiziose in sede di prima applicazione) che avrebbero comportato modifiche radicali all’impianto normativo predisposto in prima lettura». Ruggiero ha poi spiegato che «il decreto è comunque migliorato ulteriormente con il cambiamento più significativo rappresentato probabilmente dal rafforzamento, anche in chiave preventiva, dei poteri della Consob in coordinamento con le altre Autorità». «Auspichiamo – ha aggiunto – che i cambiamenti effettuati, incluso quest’ultimo, rendano il testo normativo ancora più chiaro e organico, in maniera tale da consentire una corretta applicazione delle regole di divulgazione dell’informazione non finanziaria, funzionali ad una maggiore accountability e opportunità di creazione del valore nel medio-lungo termine».

L’esigenza di coinvolgere la Consob è emersa quando il Mef, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha deciso di trasformare le sanzioni di natura penale contravvenzionale in sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere applicate più incisivamente e più tempestivamente.

I POTERI DELLA CONSOB

Il testo finale conferma all’art.8 comma 6 il ruolo della Consob per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni. «Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo – recita il testo finale – è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195,195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Allo stesso tempo introduce un articolo (il 9) interamente dedicato ai «poteri e coordinamento tra le Autorità» che «fermo restando quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», attribuisce alla Consob, «sentite Banca d’Italia e Ivass, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati» il potere di disciplinare con regolamento (come anticipato da ETicaNews) le modalità di trasmissione diretta all’Autorità della dichiarazione di carattere non finanziario, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione e delle ulteriori informazioni richieste. Si attribuiscono poteri di disciplina anche in relazione alle modalità e i termini per il controllo e i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.
All’art.9 comma 2 si precisa che «in caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni della dichiarazione e fissa il termine per l’adeguamento». E che in caso di mancato adeguamento si applica l’art. 8 (le sanzioni).

IL RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Tra le modifiche  più significative viene poi ulteriormente precisato il ruolo dell’organo di controllo dove nell’art.3 comma 7, in riferimento alla responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo, è stato tolto il passaggio «sentito l’organo di controllo che rileva eventuali responsabilità od omissioni degli amministratori» e aggiunto invece: «L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea».

La responsabilità è stata chiarita anche in relazione alle sanzioni legate al deposito di dichiarazioni individuali o consolidate non conformi. All’art. 8 comma 3, infatti, la sanzione per i componenti dell’organo di controllo viene separata nelle motivazioni da quella per gli amministratori precisando che: «La medesima sanzione si applica ai componenti dell’organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall’articolo 3, comma 7, omettono di riferire all’assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4».

Rimane invece invariata la disposizione nel caso di deposito di una dichiarazione che contiene «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi».

Elena Bonanni

@ElenaBonanni

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