Lettera di Esma, Eba, Eiopa alla commissione

Sfdr, le Authority Ue a Bruxelles: quante ambiguità sul 10 marzo

21 Gen 2021
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Le tre Authority di controllo europee hanno indirizzato una missiva alla Commissione in cui illustrano i dubbi centrali rilevati nel corso della survey che si è chiusa il 20 settembre scorso. Emergono le complessità di una normativa ancora tutta da chiarire

LAutorità bancaria europea (Eba), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Eiopa) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) scrivono alla Commissione, ed esprimono le loro perplessità in vista dell’imminente entrata in vigore (il 10 marzo 2021) del Regolamento Ue 2019/2088 Sustainable financial disclosure regulation (Sfdr). Il Regolamento, come sottolineano nella lettera, è stato modificato da un’altra normativa, anch’essa centrale nella costruzione della nuova impalcatura sostenibile a sostegno della finanza europea voluta da Bruxelles nel 2018: il Regolamento (Ue) 2020/852 sulla Tassonomia.

Le zone d’ombra del Sfdr, come specificato, sono espresse nella missiva firmata dal presidente del Comitato congiunto delle Esas, Steven Maijoor, e sono emerse nel corso della consultazione, avviata lo scorso 23 aprile e conclusa il 20 settembre 2020 (vedi l’articolo Action Plan, le 3 Authority Ue si muovono su disclosure Esg), che ha coinvolto tutti gli attori finanziari coperti dall’azione delle autorità di controllo. Oggi le Esas sono impegnate nella definizione degli “Standard tecnici di regolamentazione” (Rts) in seno al comitato ma, «sebbene molte di queste incertezze interpretative dell’Sfdr possano essere chiarite a tempo debito», le Authority hanno individuato alcune questioni prioritarie che «beneficerebbero di un chiarimento più urgente per facilitare un’applicazione ordinata dell’Sfdr a partire dal 10 marzo 2021».

LE NORME DA CHIARIRE

I settori definiti come «prioritari» riguardano una serie di categorie specifiche e, in questo senso, le autorità europee spingono per ottenere chiarimenti in tempi brevi da Bruxelles. Le perplessità riguardano:

  • l’applicazione dell’Sfdr ai gestori di fondi di investimento alternativi (Aifm) non appartenenti all’Unione europea e ai sottoscrittori di Aifm registrati;
  • l’applicazione della soglia di 500 dipendenti per la segnalazione dei principali impatti negativi sulle imprese madri di un grande gruppo. In questo caso, come specificato nell’allegato alla missiva, il dubbio riguarda se la norma debba essere applicata sia alle entità Ue sia non Ue del gruppo «senza distinzione di luogo di stabilimento del gruppo e/o dell’affiliata e se la dichiarazione sulla due diligence debba includere solo gli impatti dell’impresa madre o anche quelli del gruppo a livello consolidato».
  • il significato di “promozione” nel contesto di prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (articolo 8);
  • l’applicazione dell’articolo 9 del Sfdr; e
  • l’applicazione delle regole dei prodotti Sfdr ai portafogli e ai fondi dedicati (articolo 4 e articolo 10).
LE AMBIGUITÀ INTRINSECHE ALL’ARTICOLO 8

In particolare, sul significato di “promozione” delle caratteristiche ambientali e sociali nella disclosure precontrattuale, le Esas scavano nelle “ambiguità” sottostanti ai dettami dell’articolo 8 Sfdr e chiedono un chiarimento sulla portata di tali richieste con l’ausilio di esempi riferiti a differenti scenari, che possono rientrare nel campo di applicazione della norma. A questo proposito le autorità si pongono una serie di domande. In primo luogo, il nome di un prodotto in cui sono presenti termini come “sostenibile” o “Esg” può essere considerato come quello di «un prodotto che promuove una caratteristica ambientale o sociale o che ha come obiettivo l’investimento sostenibile»?

Un prodotto a cui si applica l’articolo 8 non deve necessariamente promuoversi esplicitamente come destinato a investimenti sostenibili (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 17, della stessa normativa). Non sarebbe sufficiente, scrivono le Esas «un riferimento alla presa in considerazione di un fattore di sostenibilità o di un rischio di sostenibilità nella decisione di investimento per l’applicazione dell’articolo 8?».

E ancora, «in caso di risposta affermativa, come possono gli operatori dei mercati finanziari che divulgano informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 1, Sfdr, garantire che ciò non sia automaticamente considerato come “promozione di caratteristiche ambientali o sociali”?». La complessità dei riferimenti si rivolge poi ai dubbi sull’investimento di una quota minima per ottenere «la caratteristica ambientale o sociale»; sulla possibilità che l’esclusione (ad esempio dal tabacco) possa essere considerata “promozione”; e si domandano se anche il rispetto di una normativa internazionale preesistente (come il divieto di investire in munizioni a grappolo), possa far «rientrare il prodotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 8».

LE NEBBIE DELL’ARTICOLO 9

Un altro orizzonte normativo “nebuloso” è quello tratteggiato dalla norma successiva, l’articolo 9 Sfdr, dedicata a prodotti finanziari che hanno «come obiettivo l’investimento sostenibile» (paragrafi 1 e 2) e a quelli che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 (paragrafo 3) che devono comunicare «ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3» l’inclusione di tale scopo «in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di riscaldamento globale dell’accordo di Parigi».

Ritornano in questa sede i dubbi emersi con l’art. 8. Le Esas, in sostanza, si domandano se «un prodotto cui si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, dell’Sfdr debba investire solo in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 17» e, in caso contrario, se sia necessaria «una quota minima di investimenti sostenibili»

L’analisi spazia poi verso i due benchmark climatici (che sono uno dei bracci della sovrastruttura definita dall’Action Plan), ossia l’Eu Climate Transition Benchmark (Eu Ctb) e l’Eu Paris-aligned Benchmark (Eu Pab). Le Esas si chiedono se sia necessario «che un prodotto segua l’Eu Pab o l’Eu Ctb passivamente affinché l’articolo 9, paragrafo 3, dell’Sfdr si applichi a tale prodotto». Le conseguenze si definiscono a seconda che la risposta sia affermativa o contraria.

MIFID, L’EQUILIBRIO TRA DISCLOSURE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Un appunto finale riguarda i riferimenti alla normativa Mifid, chiamata in causa dagli articoli 4 e 10 dell’Sfdr che fa riferimento agli operatori del mercato finanziario e ai consulenti finanziari. In questo frangente le autorità di controllo europee chiedono: «Per i portafogli, o per altri tipi di prodotti finanziari su misura gestiti conformemente ai mandati conferiti dai clienti su base discrezionale cliente per cliente, gli obblighi di informazione previsti dall’Sfdr si applicano solo a livello di portafoglio o possono essere applicati a livello di soluzioni di portafoglio standardizzate?». Se la risposta è «a livello di portafoglio» come è possibile, allora «mantenere gli obblighi di riservatezza nei confronti del cliente in considerazione delle divulgazioni richieste, in particolare le divulgazioni sul sito web», come richiesto dall’articolo 10 dell’Sfdr?

L’interrogativo è aperto. E la palla, in questo complesso gioco di rimbalzi e interventi chiarificatori, passa ora nelle mani dell’esecutivo comunitario.

Raffaela Ulgheri

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